Art. 15 · Sostituzione del richiedente

Art. 15

Sostituzione del richiedente

In vigore dal 20 nov 2020
Sostituzione del richiedente Il richiedente può essere sostituito da un altro fabbricante per quanto riguarda tutti i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento informando lo Stato membro relatore mediante una dichiarazione comune fatta da entrambi. In tal caso, entrambi informano contestualmente della sostituzione lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri, l’Autorità e gli altri richiedenti che hanno presentato una domanda di rinnovo dell’approvazione per la stessa sostanza attiva.
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