Art. 14 · Relazione sul rinnovo e regolamento sul rinnovo

Art. 14

Relazione sul rinnovo e regolamento sul rinnovo

In vigore dal 20 nov 2020
Relazione sul rinnovo e regolamento sul rinnovo 1.   Entro sei mesi dalla data di ricevimento delle conclusioni dell’Autorità o, in assenza di tali conclusioni, dalla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 un progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento. Il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento tengono conto del progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, delle osservazioni di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, delle conclusioni dell’Autorità, se tali conclusioni sono state presentate, e dell’eventuale parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Al richiedente è offerta la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di relazione sul rinnovo entro un termine di 14 giorni. 2.   Sulla base della relazione sul rinnovo e tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione adotta un regolamento conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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