Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 nov 2020
Entro il 30 giugno 2026, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’. La Commissione esamina l’impatto di tali misure e, tenuto conto di quanto constatato nella relazione, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027.
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