Art. 9 · Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076

Art. 9

Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076

In vigore dal 11 nov 2020
Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076 1.   L’orzo può essere importato nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0076 se soddisfa i seguenti requisiti: a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più; b) semi danneggiati: 1 % o meno; c) tenore di umidità: 13,5 % o meno; d) semi di orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più. 2.   I requisiti di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti: a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell’importatore, dall’ufficio doganale d’immissione in libera pratica; oppure b) un certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d’origine e riconosciuto dalla Commissione. 3.   In conformità all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, l’orzo importato è soggetto a vigilanza doganale per garantire che: a) sia trasformato in malto entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica; e b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell’orzo in malto. La trasformazione dell’orzo importato in malto si considera eseguita quando l’orzo è stato sottoposto a macerazione. 4.   Gli importi della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 3 sono stabiliti nell’allegato I. 5.   La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che: a) la qualità dell’orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1; b) l’obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 3 è stato adempiuto entro il termine prestabilito. 6.   I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per l’orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, di cui all’allegato II, parte A, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell’ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai requisiti di qualità per l’orzo da birra indicati nell’ del presente articolo, sulla base di un’analisi dei rischi in conformità dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono prelevati campioni sul 3 % almeno del prodotto immesso in libera pratica durante il periodo contingentale in questione. Gli Stati membri ricevono con i mezzi più idonei una riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America.
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