Art. 20 · Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146

Art. 20

Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146

In vigore dal 11 nov 2020
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146 1.   Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142 e 09.0143, per «pezzi detti «hampes» congelati» si intendono pezzi detti «hampes» che, all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C. 2.   Nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142 e 09.0143 possono essere importati soltanto «hampes» interi. 3.   I pezzi detti «hampes» importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0143 possono essere immessi in libera pratica soltanto se accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall’Argentina conformemente all’allegato II, parte F. 4.   Un certificato di autenticità può essere utilizzato soltanto per una dichiarazione di importazione. 5.   I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dell’Argentina e individualizzati con un numero di rilascio, assegnato dagli organismi emittenti. 6.   I certificati di autenticità sono validi solo se regolarmente compilati e vistati dall’autorità emittente. Essi sono considerati regolarmente vistati quando riportano il luogo e la data di emissione, recano l’emblema stampato o il timbro dell’autorità emittente e sono sottoscritti da chi ne ha i relativi poteri. 7.   L’autorità emittente di cui al paragrafo 6 deve: a) essere riconosciuto come tale dall’Argentina; b) assumere l’obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; c) assumere l’obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità. 8.   Il nome dell’autorità dell’Argentina competente per il rilascio dei certificati di autenticità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 9.   I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale. 10.   Le norme di origine applicabili ai prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0146 sono quelle previste dall’ dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (42), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (43).
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