Art. 1
Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19
In vigore dal 11 nov 2020
Nel capo XI del regolamento (UE) n. 168/2013 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 44 bis
Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19
1. In deroga all’articolo 44, e fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE diverrà invalida il 1o gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione come veicoli di fine serie fino al 31 dicembre 2021.
2. Il numero di veicoli di fine serie di cui al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare il numero di veicoli la cui omologazione UE diverrà invalida il 1o gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), e che erano in giacenza al 15 marzo 2020.
3. Il costruttore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli in questione devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione, indicando il numero di veicoli di fine serie per i quali è richiesta la deroga di cui al paragrafo 1.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli di fine serie possono essere immatricolati nel proprio territorio.
4. Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di «fine serie – 2021» è apposta sul certificato di conformità dei veicoli entrati in circolazione a norma del paragrafo 1.
5. Entro il 1o luglio 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli per i quali è stata riconosciuta la condizione di fine serie a norma del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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