Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 nov 2020
1.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali sia stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal dazio o una sua riduzione. 2.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato.
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