Art. 2 · Definizione

Art. 2

Definizione

In vigore dal 5 nov 2020
Definizione Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione: «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi quali definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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