Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 nov 2020
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2021. Tuttavia: a) l', paragrafo 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda la trasmissione delle schede aziendali per l'esercizio contabile 2019; b) l', paragrafo 3, si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2023 per quanto riguarda le variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C aggiunte alla tabella A dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
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