Art. 6 · Relazioni e monitoraggio supplementari

Art. 6

Relazioni e monitoraggio supplementari

In vigore dal 3 nov 2020
Relazioni e monitoraggio supplementari 1.   Oltre agli obblighi di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i fornitori di servizi di navigazione aerea presentano all’autorità nazionale di vigilanza, entro il 15 dicembre 2020, una relazione che illustra le misure adottate per affrontare l’impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività. Le autorità nazionali di vigilanza, appena ricevuta la relazione, la trasmettono alla Commissione. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza e la Commissione possono utilizzare le informazioni incluse nella relazione di cui al paragrafo 1 ai fini delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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