Art. 1 · Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Art. 1

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 29 ott 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato: 1) all’, il punto 7) è sostituito dal seguente: «7) “posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione”: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione (*) e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione; (*)  Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di “territorio dell’Unione” comprende l’Irlanda del Nord.»;" 2) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «A rticolo 14 Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi si assicura che tali partite siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo: i) nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o ii) in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (**). (**)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).»;" 3) all’articolo 29, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione;»; 4) l’articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 può scaricare tali partite nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a).»; 5) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «A rticolo 32 Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione 1.   L’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo presenta tali partite, per i controlli ufficiali, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti. 2.   L’operatore responsabile delle partite di merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo presenta tali partite per i controlli ufficiali alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.»; 6) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: «A rticolo 33 Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti. 2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. 3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento: a) inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o b) controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»; 7) l’articolo 35 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), e all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Le autorità competenti responsabili dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione confermano alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito, entro un termine di 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o al deposito, l’arrivo e la conformità della partita al presente regolamento: a) inserendo le informazioni pertinenti nell’IMSOC; o b) controfirmando il certificato ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 e restituendo alle autorità competenti del deposito il certificato originale o trasmettendo una sua copia.»; 8) all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’operatore responsabile della partita di merci di cui al paragrafo 1 trasporta la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni: a) il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o b) il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.»; 9) l’articolo 37 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Per le partite di merci di cui paragrafo 1 del presente articolo che non sono soggette alle prescrizioni in materia di salute animale per l’entrata nell’Unione conformemente alle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, gli operatori di cui paragrafo 2 del presente articolo possono effettuare la notifica preventiva dell’arrivo di tali partite alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione mediante un sistema informatico o una combinazione di sistemi informatici diversi dall’IMSOC, a condizione che tale sistema o combinazione di sistemi: a) sia stato designato dalle autorità competenti; b) consenta agli operatori di fornire le seguenti informazioni: i) la descrizione delle merci in transito; ii) l’identificazione del mezzo di trasporto; iii) l’ora stimata di arrivo; iv) l’origine e la destinazione delle partite; e c) consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione di: i) valutare le informazioni fornite dagli operatori; ii) informare gli operatori se le partite devono essere presentate per i controlli supplementari di cui al paragrafo 4.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli operatori responsabili delle partite di animali che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo presentano tali partite per i controlli ufficiali al punto di uscita dal territorio dell’Unione.».
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