Art. 9 · Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

Art. 9

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

In vigore dal 29 ott 2020
Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32 1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell’ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca. 2.   Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.
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