Art. 8 · Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

Art. 8

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

In vigore dal 29 ott 2020
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26 1.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base, salvo nel periodo tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2021 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno. 2.   La pesca ricreativa per il merluzzo è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26. 3.   Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.
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