Art. 7 · Chiusure per proteggere le zone d riproduzione del merluzzo bianco

Art. 7

Chiusure per proteggere le zone d riproduzione del merluzzo bianco

In vigore dal 29 ott 2020
Chiusure per proteggere le zone d riproduzione del merluzzo bianco 1.   È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o maggio al 31 agosto. 2.   Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti: a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) i pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. 3.   È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto. 4.   Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 2 nei casi seguenti: a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle sottodivisioni 22 e 23 nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e nella suddivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) i pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita 5.   I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 4, lettere b) e c), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.
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