Art. 5 · Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 29 ott 2020
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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