Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 ott 2020
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico. 2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
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