Art. 3 · Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione

Art. 3

Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione

In vigore dal 23 ott 2020
Calendario per l’aggiornamento e la trasmissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l’inventario RNL entro il 31 dicembre 2021. 2.   I successivi aggiornamenti dell’inventario RNL sono effettuati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell’RNL. In ogni caso, l’inventario RNL è aggiornato almeno ogni cinque anni. 3.   Gli Stati membri trasmettono l’inventario RNL per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).
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