Art. 1
In vigore dal 21 ott 2020
All’articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui se, entro il 15 febbraio o, nel caso in cui la Commissione proroghi in via eccezionale il termine per la presentazione della domanda di pagamento in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, il 1o marzo dell’anno successivo al secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, gli importi connessi a un impegno cui non si accompagnano un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell’articolo 35 e una richiesta di pagamento presentata in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, tali importi sono disimpegnati. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.
Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2019. Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2019, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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