Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2020
1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (77), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’, è ridotto di una percentuale corrispondente all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1534:oj#art-2