Art. 2
In vigore dal 19 ott 2020
Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, le domande di approvazione di un principio attivo e le domande di autorizzazione di un biocida presentate prima del 15 aprile 2022 sono valutate sulla base delle prescrizioni in materia di informazione applicabili il giorno di presentazione di tali domande.
Storico versioni
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