Art. 8 · Prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

Art. 8

Prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

In vigore dal 14 ott 2020
Prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza 1.   Gli Stati membri possono avviare una fase di prova non vincolante del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale. 2.   Le fasi di prova nazionali possono iniziare dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri che effettuano una fase di prova a livello nazionale presentano alla Commissione una relazione sui riscontri ricevuti fino a 6 mesi dopo la conclusione della fase di prova. 4.   Tutti le modalità delle fasi di prova nazionali sono definite dagli Stati membri. Esse comprendono, tra l’altro, la durata, l’introduzione graduale, i tipi di edifici e le zone geografiche interessati, gli aspetti del quadro dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza che sono sottoposti a prova, le modalità di raccolta dei riscontri, i criteri per la scelta degli esperti che effettuano le valutazioni dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza, la decisione di istituire o meno un sistema di controllo indipendente nella fase di prova, la decisione di rilasciare o meno certificati durante la fase di prova e di metterli o meno a disposizione degli operatori economici e, se del caso, la designazione di un soggetto terzo per gestire la fase di prova. 5.   Al termine delle fasi di prova nazionali gli Stati membri esaminano i risultati e decidono se attueranno il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza. 6.   Gli Stati membri che prevedono di attuare una fase di prova nazionale informano prima la Commissione, indicando anche le modalità applicabili. 7.   La Commissione sostiene gli Stati membri che attuano una fase di prova dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale fornendo il quadro di riferimento di cui all’ del presente regolamento e incoraggiando lo scambio di informazioni e di buone pratiche. 8.   In consultazione con gli Stati membri, la Commissione monitora le fasi di prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza. 9.   Gli Stati membri che scelgono di condurre la fase di prova possono includere nella relazione alla Commissione un’analisi o una valutazione dei dati raccolti dai propri esperti nazionali. Tali analisi o valutazioni nazionali sono prese in considerazione dalla Commissione allo scopo di sviluppare ulteriormente l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la relativa metodologia.
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