Art. 6
Autovalutazione
In vigore dal 14 ott 2020
Autovalutazione
1. Entro il 1o aprile 2021 la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web un quadro che consente ai proprietari e agli utenti di edifici e agli altri portatori di interessi di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza. Gli Stati membri possono adattare o integrare il quadro per usarlo nel contesto nazionale.
2. La valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza da parte dei proprietari o degli utenti dell’edificio o di altri portatori di interessi senza l’intervento di un esperto non può comportare il rilascio di un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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