Art. 3
Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
In vigore dal 14 ott 2020
Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle qualifiche degli esperti incaricati di valutare la predisposizione all’intelligenza.
3. Se del caso, gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE.
Storico versioni
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