Art. 5
Procedure di emergenza
In vigore dal 14 ott 2020
Procedure di emergenza
In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES, l’autorità competente del luogo di origine delle partite di prodotti di origine animale di cui all’ del presente regolamento che devono essere spostate in un altro Stato membro rispetta i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza per TRACES e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata stabiliti per il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Storico versioni
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