Art. 4 · Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri

Art. 4

Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri

In vigore dal 14 ott 2020
Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri Nella previa notifica gli operatori, oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale di cui all’ del presente regolamento.
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