Art. 2 · Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale

Art. 2

Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale

In vigore dal 14 ott 2020
Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale Gli operatori spostano all’interno dell’Unione partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri sottoposte alle misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 solo se: a) tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente del luogo di origine; e b) le partite rispettano le condizioni per l’autorizzazione necessaria conformemente alla lettera a).
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