Art. 1
In vigore dal 12 ott 2020
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’ del regolamento (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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