Art. 9 · Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione

Art. 9

Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione

In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica è effettuata.
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