Art. 5 · Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente

Art. 5

Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente

In vigore dal 9 ott 2020
Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni in questione.
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