Art. 4
Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati
In vigore dal 9 ott 2020
Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati
Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi da:
a)
nel caso di un nuovo uso identificato, la data in cui il dichiarante riceve tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi per questo nuovo uso;
b)
in caso di nuovo uso sconsigliato, la data in cui il dichiarante dispone di tutte le informazioni sui rischi associati a tale uso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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