Art. 7 · Trattamento dei reclami

Art. 7

Trattamento dei reclami

In vigore dal 7 ott 2020
Trattamento dei reclami 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure. 2.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all’autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole. 5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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