Art. 50 · Recepimento della modifica alla direttiva (UE) 2019/1937

Art. 50

Recepimento della modifica alla direttiva (UE) 2019/1937

In vigore dal 7 ott 2020
Recepimento della modifica alla direttiva (UE) 2019/1937 1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro il 10 novembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’. Tuttavia, se tale data precede la data di recepimento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, l’adozione, la pubblicazione e l’applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative è rinviata alla data di recepimento di cui all’, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1937. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nell’ambito disciplinato dall’.
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