Art. 5 · Obblighi di adeguata verifica

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica

In vigore dal 7 ott 2020
Obblighi di adeguata verifica 1.   Un fornitore di servizi di crowdfunding esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding. 2.   Il livello minimo di adeguata verifica di cui al paragrafo 1 deve includere tutte le seguenti verifiche: a) che il titolare del progetto non ha precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale; b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
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