Art. 48
Periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale
In vigore dal 7 ott 2020
Periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale
1. I fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’, se tale data è anteriore.
2. Per la durata del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un’autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che i requisiti di cui all’ siano soddisfatti.
3. Entro il 10 maggio 2022, la Commissione effettua una valutazione, previa consultazione dell’ESMA, in merito all’applicazione del presente regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all’impatto del presente regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per estendere il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una volta per un periodo di 12 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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