Art. 42 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 42

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 7 ott 2020
Pubblicazione delle decisioni 1.   La decisione che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. 2.   Qualora la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dall’autorità competente sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso, le autorità competenti compiono una delle seguenti azioni: a) differiscono la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino; b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione di tale decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino. 3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull’esito di tale ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente inflittiva di una sanzione o misura. 4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1503:oj#art-42