Art. 4 · Gestione efficace e prudente

Art. 4

Gestione efficace e prudente

In vigore dal 7 ott 2020
Gestione efficace e prudente 1.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti. 2.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di sistemi e controlli adeguati a valutare i rischi connessi ai prestiti intermediati sulla piattaforma di crowdfunding. Un fornitore di servizi di crowdfunding che fornisce una gestione individuale dei portafogli di prestiti assicura di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e della modellistica finanziaria in relazione a tale prestazione di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui all’, paragrafi da 1 a 3. 3.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding esamina almeno una volta ogni due anni, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati, i presidi prudenziali di cui all’, paragrafo 2, lettera h), e il piano di continuità operativa di cui all’, paragrafo 2, lettera j). 4.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding stabilisca il prezzo di un’offerta di crowdfunding, deve: a) effettuare, prima della presentazione dell’offerta di crowdfunding, una ragionevole valutazione del rischio di credito del progetto di crowdfunding o del titolare del progetto, considerando anche il rischio che il titolare del progetto non effettui, in caso di prestito, obbligazione o altre forme di titoli di debito, uno o più rimborsi entro la scadenza; b) basare la valutazione del rischio di credito di cui alla lettera a) su informazioni sufficienti, ivi compresi le seguenti: i) ove disponibili, i conti sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi; ii) informazioni di cui è a conoscenza al momento della valutazione del rischio di credito; iii) informazioni che sono state ottenute, se del caso, dal titolare del progetto; e iv) informazioni che consentano al fornitore di servizi di crowdfunding di effettuare una ragionevole valutazione del rischio di credito; c) istituire, attuare e mantenere politiche e procedure chiare ed efficaci che gli consentano di effettuare le valutazioni del rischio di credito, e pubblicare tali politiche e procedure; d) assicurare che il prezzo sia equo e adeguato, compresi i casi in cui un fornitore di servizi di crowdfunding che stabilisce il prezzo dei prestiti faciliti l’uscita per un prestatore prima della data di scadenza di un prestito; e) effettuare una valutazione di ciascun prestito almeno nei seguenti casi: i) al momento dell’emissione del prestito; ii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding ritenga improbabile che il titolare del progetto adempia integralmente alle proprie obbligazioni di rimborsare il prestito, senza che il fornitore di servizi di crowdfunding attivi eventuali garanzie o adotti altre misure aventi effetto analogo; iii) a seguito di un inadempimento; e iv) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding faciliti l’uscita per un investitore prima della data di scadenza di un prestito; f) disporre e avvalersi di un sistema di gestione dei rischi concepito per garantire la conformità alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo; g) tenere un registro di ciascuna offerta di crowdfunding promossa, sufficiente a dimostrare che: i) è stata effettuata, ove richiesto, una valutazione del rischio di credito in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo; e ii) il prezzo dell’offerta di crowdfunding è stato equo e adeguato in linea con il sistema di gestione dei rischi.
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