Art. 35
Segreto professionale
In vigore dal 7 ott 2020
Segreto professionale
1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per qualsiasi terzo a cui l’autorità competente ha delegato i propri poteri. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
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