Art. 34 · Obblighi di notifica

Art. 34

Obblighi di notifica

In vigore dal 7 ott 2020
Obblighi di notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 10 novembre 2021. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.
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