Art. 33 · Cooperazione con altre autorità

Art. 33

Cooperazione con altre autorità

In vigore dal 7 ott 2020
Cooperazione con altre autorità Quando un fornitore di servizi di crowdfunding svolge attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui all’, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della sorveglianza di tali attività diverse come previsto dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
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