Art. 32
Cooperazione tra autorità competenti ed ESMA
In vigore dal 7 ott 2020
Cooperazione tra autorità competenti ed ESMA
1. Le autorità competenti e l’ESMA cooperano strettamente tra loro ai fini del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Esse provvedono a scambi di informazioni per esercitare le funzioni loro assegnate a norma del presente capo.
2. Nel caso di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine se una delle autorità competenti lo chiede.
3. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volte a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1503:oj#art-32