Art. 31 · Cooperazione tra autorità competenti

Art. 31

Cooperazione tra autorità competenti

In vigore dal 7 ott 2020
Cooperazione tra autorità competenti 1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. Qualora abbiano deciso, in conformità dell’, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per una violazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità inquirenti o le autorità di giustizia penale della loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a violazioni del presente regolamento e di assicurare le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare ai fini del presente regolamento. 2.   Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali: a) quando l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o di contrasto delle violazioni, o ad un’indagine penale; b) quando è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta; c) quando nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti. 3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indebiti ritardi le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento. 4.   Un’autorità competente può chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco. Un’autorità competente richiedente informa l’ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione in loco o indagine, essa può compiere una delle seguenti azioni: a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente; b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco; d) nominare controllori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco; e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza. 5.   Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 TFUE, in tali situazioni l’ESMA può intervenire conformemente al potere conferitole dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento della loro attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo. 7.   Se un’autorità competente constata o ha motivo di ritenere che uno qualsiasi dei requisiti di cui al presente regolamento non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. 8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022. 9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
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