Art. 3 · Prestazione di servizi di crowdfunding

Art. 3

Prestazione di servizi di crowdfunding

In vigore dal 7 ott 2020
Prestazione di servizi di crowdfunding 1.   I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’. 2.   I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding non pagano né accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma di crowdfunding o verso una particolare offerta di crowdfunding presentata su una piattaforma di crowdfunding di terzi. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding determinati che corrispondono a uno o più parametri o indicatori di rischio specifici scelti dall’investitore. Qualora l’investitore desideri effettuare un investimento nei progetti di crowdfunding proposti, esamina e prende esplicitamente una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti lo fanno rispettando i parametri indicati dagli investitori e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori il processo decisionale per l’esecuzione del mandato discrezionale ricevuto. 5.   In deroga al paragrafo 4, primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti possono agire discrezionalmente per conto dei rispettivi investitori nell’ambito dei parametri concordati senza che gli investitori siano tenuti a esaminare e prendere una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding. 6.   Qualora per la prestazione di servizi di crowdfunding si ricorra a una società veicolo, deve essere offerta una sola attività illiquida o indivisibile tramite tale società veicolo. Tale prescrizione si applica su base look-through all’attività sottostante illiquida o indivisibile detenuta da strutture finanziarie o giuridiche possedute o controllate in tutto o in parte dalla società veicolo. La decisione di assumere un’esposizione rispetto a tale attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.
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