Art. 27 · Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

Art. 27

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

In vigore dal 7 ott 2020
Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing relative ai loro servizi, comprese quelle esternalizzate a terzi, siano chiaramente identificabili come tali. 2.   Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un’attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso. Le informazioni che figurano in una comunicazione di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti nonché coerenti con le informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se tale scheda è già disponibile, o con le informazioni che devono figurare nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se detta scheda non è ancora disponibile. 3.   Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing o una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing sono tenute a monitorare il rispetto e l’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing. 5.   Le autorità competenti non richiedono la notifica e l’approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.
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