Art. 19
Informazioni ai clienti
In vigore dal 7 ott 2020
Informazioni ai clienti
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all’, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai clienti su sé stessi, sui costi, sui rischi finanziari e sugli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti del fatto che i loro servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la loro piattaforma di crowdfunding non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti in merito al periodo di riflessione per gli investitori non sofisticati di cui all’. Ogniqualvolta è presentata un’offerta di crowdfunding, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tali informazioni collocandole in una posizione ben visibile su ogni supporto utilizzato, compresa ogni applicazione per dispositivi portatili, e su ogni pagina web dove è presentata tale offerta.
4. Tutte le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 1 sono comunicate ai clienti ogniqualvolta ciò sia opportuno, e almeno prima che sia effettuata l’operazione di crowdfunding.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 6 sono a disposizione di tutti i clienti in una sezione del sito web della piattaforma di crowdfunding chiaramente identificata e facilmente accessibile e in modo non discriminatorio.
6. Qualora applichino punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o propongano la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding rendono disponibile una descrizione del metodo usato per calcolare tali punteggi o determinare tali prezzi. Qualora il calcolo sia basato su conti non sottoposti a audit, è precisato chiaramente nella descrizione del metodo.
7. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
gli elementi, compreso il formato, da includere nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 6;
b)
le informazioni e i fattori di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono tenere conto quando si effettua una valutazione del rischio di credito di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), e si procede a una valutazione di un prestito di cui all’, paragrafo 4, lettera e);
c)
i fattori di cui un fornitore di servizi di crowdfunding deve tener conto nel far sì che il prezzo di un prestito che promuove sia equo e adeguato come indicato all’, paragrafo 4, lettera d);
d)
i contenuti e la governance minimi delle politiche e delle procedure richieste a norma del presente articolo e del sistema di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 4, lettera f).
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1503:oj#art-19