Art. 17
Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 7 ott 2020
Revoca dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione hanno il potere di revocare l’autorizzazione in una qualsiasi delle seguenti situazioni qualora il fornitore di servizi di crowdfunding:
a)
non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione dell’autorizzazione;
b)
abbia espressamente rinunciato all’autorizzazione;
c)
non abbia fornito servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi e non sia inoltre più coinvolto nell’amministrazione di contratti in essere che sono il risultato dell’iniziale incontro di interessi relativi al finanziamento delle imprese attraverso l’uso della sua piattaforma di crowdfunding;
d)
abbia ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, anche tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
e)
non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione;
f)
abbia violato gravemente il presente regolamento.
Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione hanno anche il potere di revocarla in una delle seguenti situazioni:
a)
qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia anche un fornitore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e abbia violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, o lo abbiano fatto i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto; oppure
b)
qualora il fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo che agisce per suo conto abbia perso l’autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE e detto fornitore di servizi di crowdfunding o terzo non abbia posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.
2. Qualora un’autorità competente in uno Stato membro revochi un’autorizzazione, l’autorità competente designata quale punto di contatto unico in tale Stato membro a norma dell’, paragrafo 2, senza indebito ritardo informa l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce servizi di crowdfunding conformemente all’. L’ESMA inserisce informazioni sulla revoca dell’autorizzazione nel registro di cui all’.
3. Prima di adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione consulta l’autorità competente di un altro Stato membro qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia:
a)
un’impresa controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;
b)
un’impresa controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o
c)
controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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