Art. 15
Vigilanza
In vigore dal 7 ott 2020
Vigilanza
1. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione.
2. La pertinente autorità competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto della natura, dell’ambito e della complessità delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding. Ai fini della suddetta valutazione, la pertinente autorità competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un’ispezione in loco.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano la pertinente autorità competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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