Art. 11
Requisiti prudenziali
In vigore dal 7 ott 2020
Requisiti prudenziali
1. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:
a)
25 000 EUR; e
b)
un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.
2. I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:
a)
fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’ di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli del medesimo regolamento;
b)
una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o
c)
una combinazione dei punti a) e b).
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli della direttiva 2009/110/CE o agli della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:
a)
ha un termine iniziale non inferiore a un anno;
b)
il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;
c)
è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;
d)
è fornita da un terzo.
7. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:
a)
perdita di documenti;
b)
dichiarazioni false o fuorvianti fatte;
c)
atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
i)
di obblighi giuridici e regolamentari;
ii)
dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;
iii)
degli obblighi di riservatezza;
d)
omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;
e)
perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;
f)
ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.
8. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:
a)
bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;
b)
quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
c)
altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
d)
commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e
e)
spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
9. In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:
a)
qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;
b)
qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.
Storico versioni
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