Art. 1
Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni
In vigore dal 7 ott 2020
Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a)
servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
b)
altri servizi connessi a quelli definiti nell’, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;
c)
offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:
i)
il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e
ii)
il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.
3. A meno che un fornitore di servizi di crowdfunding, un titolare di progetti o un investitore non sia autorizzato come ente creditizio conformemente all’ della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri non applicano i requisiti nazionali di attuazione dell’, paragrafo 1, di tale direttiva e garantiscono che il diritto nazionale non richieda un’autorizzazione come enti creditizi o altre autorizzazioni, esenzioni o dispense individuali in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nei casi seguenti:
a)
per i titolari di progetti che, in relazione a prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding, accettano fondi dagli investitori; oppure
b)
per gli investitori che concedono ai titolari di progetti prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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