Art. 2 · Riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, relativa rinuncia o relativo rinvio

Art. 2

Riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, relativa rinuncia o relativo rinvio

In vigore dal 7 ott 2020
Riduzione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e di prenotazione della capacità, relativa rinuncia o relativo rinvio 1.   In deroga all’articolo 27 e all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre il pagamento dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio, a rinunciarvi o a rinviarlo, se del caso secondo i segmenti di mercato identificati nei loro prospetti informativi della rete, in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria qualora tale pagamento sia divenuto o divenga esigibile durante il periodo di riferimento. 2.   In deroga all’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a riesaminare la capacità dei segmenti di mercato di consentire coefficienti di maggiorazione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, ai fini di un’eventuale riduzione degli importi dovuti per quanto riguarda il periodo di riferimento. 3.   In deroga all’articolo 27 e all’articolo 36, terza frase, della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura a non applicare al richiedente, incluse le imprese ferroviarie, i canoni di prenotazione per la capacità assegnata ma non utilizzata durante il periodo di riferimento. In tal caso gli Stati membri e i gestori dell’infrastruttura agiscono in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria. 4.   In deroga all’, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri compensano i gestori dell’infrastruttura per la perdita finanziaria specifica subita a seguito dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la perdita è stata subita. Tale compensazione lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri, ai sensi dell’, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, di assicurare che il conto dei profitti e delle perdite del gestore dell’infrastruttura, nell’arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, presenti un equilibrio. 5.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e la informano delle susccessive misure o modifiche delle stesse. La Commissione rende tali nformazioni disponibili al pubblico.
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