Art. 3 · Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi

Art. 3

Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi

In vigore dal 6 ott 2020
Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi 1.   L’ERCS è definito in dettaglio nell’allegato. 2.   L’ERCS prende in considerazione il rischio per la sicurezza derivante da un evento e non il suo esito effettivo. In base alla valutazione di ciascun evento si determina l’esito peggiore possibile che l’evento avrebbe potuto provocare in caso di incidente e quanto l’evento si sia avvicinato a tale esito. 3.   L’ERCS è basato sulla matrice ERCS composta dalle due variabili seguenti: a) gravità: individuazione dell’esito peggiore possibile in caso di incidente derivante dall’evento oggetto di valutazione se quest’ultimo avesse provocato un incidente; b) probabilità: individuazione della probabilità che l’evento oggetto di valutazione provochi l’esito peggiore possibile in caso di incidente di cui alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:2034:oj#art-3